Regolamento INPDAP 17.06.2010
Titolo I - Principi generali
1. È possibile cointestare l'atto di mutuo, nei limiti d'importo di cui al successivo articolo 6, comma 1, soltanto in presenza di coniugi entrambi in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 3.
2. Nei casi in cui uno solo dei coniugi è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'atto di compravendita dell'abitazione potrà essere intestato ad entrambi i coniugi solo se in regime di comunione dei beni; in tal caso il coniuge non in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 interverrà all'atto di mutuo come parte terza datrice di ipoteca. Qualora invece viga tra i coniugi il regime di separazione dei beni, l'immobile oggetto della compravendita dovrà essere intestato esclusivamente al coniuge in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
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