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CCNI 15.07.2010

Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2010/2011.

Titolo I - Personale docente

Art. 4 - Assegnazione del personale nel circolo e nell'istituto

1. Nella scuola dell'infanzia e primaria, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell'ambito dell'organico funzionale, debbono essere regolate dal contratto d'Istituto in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico. L'assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell'ambito dell'organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nella definizione del contratto di istituto, le parti si fanno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente C.C.N.I. Nel caso del tutto eccezionale in cui il contratto d'Istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti o non venga definito in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si attiene ai criteri dell'art. 25 del C.C.D.N. del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001.(2)

2. La sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino ad un massimo di cinque giorni, avviene esclusivamente nelle ore non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell'ambito delle classi o del plesso di assegnazione e nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante.

3. Nella scuola secondaria di I e II grado, qualora l'istituto sia articolato su più sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica, sia dello stesso comune che di distretti diversi dello stesso comune, le modalità di assegnazione dei docenti alle stesse devono essere regolate dal contratto di istituto tenendo conto di quanto definito

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