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CCNI 15.07.2010

Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2010/2011.

Titolo III - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 21 - Attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale

1. Al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico e per l'ottimizzazione delle risorse connesse alla piena realizzazione della scuola dell'autonomia, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale deve definito o integrato il piano degli interventi di supporto e di riconversione professionale del personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo d'appartenenza o di altro profilo della stessa qualifica in relazione ai titoli posseduti.

2. Il personale privo dei prescritti requisiti d'accesso al diverso profilo per il quale si prevede la possibilità di utilizzazione è tenuto a partecipare ad un corso di formazione di durata adeguata alla qualificazione professionale da conseguire. Il corso in questione deve essere dedicato, di regola, per non meno del 50% del monte ore del corso stesso, al tirocinio del personale frequentante, nell'ambito della stessa sede di servizio, ai sensi dell'art. 48 c. 1 lett b) del CCNL del 29.11.2007. L'attività di riconversione è ta, di norma, durante la prima parte dell'anno scolastico nel quale il personale interessato è utilizzato in altro profilo o area diversa da quella di titolarità, nell'ambito della stessa qualifica funzionale.

3. L'attestato relativo alla frequenza del corso di formazione è valido ai fini della mobilità professionale - ai sensi dell'art. 50 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto il 16.02.2010 - a condizione che i frequentanti al termine del corso stesso abbiano superato positivamente la verifica finale sull'effettiva acquisizione della professionalità necessaria p

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