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Circolare PCM 04.07.2010

Attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (G.U. 29.09.2010, n. 228)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

e

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

L'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti e assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle Amministrazioni. In particolare, la disposizione stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro trenta giorni, a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del citato art. 2, prevedano un termine diverso.

All'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali.

La legge n. 69 del 2009 ha introdotto anche un'altra novità: i termini fissati dalle amministrazioni non possono, in via generale, essere superiori a novanta giorni. La legge, tuttavia, consente di fissare termini superiori a novanta giorni, ma comunque non superiori a centottanta giorni, al fine di tener conto di particolari situazioni, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento. In questo caso, per l'adozione del relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è necessaria la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.

In sede di prima applicazione, il termine per l'adozione dei succitati regolamenti è stato fissato dall'art. 7, comma 3, della legge n. 6

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