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Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (Codice del processo amministrativo). (G.U. 07.07.2010, n. 156 - S.O. n. 148)

Libro primo - Disposizioni generali

Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa

Capo I - Principi generali

Art. 3 - Dovere di motivazione e sinteticità degli atti

1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.

2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione. 1

1

Comma così modificato dall'art. 7-bis, comma 1, lett. a), D.L. 31 agosto 2016, n. 168.

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