Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104
Libro primo - Disposizioni generali
Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa
Capo III - Giurisdizione amministrativa
1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. 4
Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, in vigore dall'8.12.2011.
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