Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104
Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (Codice del processo amministrativo). (G.U. 07.07.2010, n. 156 - S.O. n. 148)
Libro primo - Disposizioni generali
Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa
Capo VI - Ausiliari del giudice
1. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l'articolo 20, comma 2.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.