Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104
Libro primo - Disposizioni generali
Titolo II - Parti e difensori
1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 12
Comma così modificato dall'art. 53, comma 4, lettera a) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in vigore dal 20.4.2013.
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