Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104
Libro primo - Disposizioni generali
Titolo III - Azioni e domande
Capo II - Azioni di cognizione
1. È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV. 19
2. Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni.
Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, in vigore dall'8.12.2011.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.