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Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (Codice del processo amministrativo). (G.U. 07.07.2010, n. 156 - S.O. n. 148)

Libro secondo - Processo amministrativo di primo grado

Titolo I - Disposizioni generali

Capo I - Ricorso

Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini

Art. 54 - Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini

1. La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile. 25

2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno. 26

3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.

25

Comma interamente sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, in vigore dall'8.12.2011.

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