Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104
Libro secondo - Processo amministrativo di primo grado
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Ricorso
Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
1. La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile. 25
2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno. 26
3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.
Comma interamente sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, in vigore dall'8.12.2011.
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