Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104
Libro secondo - Processo amministrativo di primo grado
Titolo II - Procedimento cautelare
1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito. 30
Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, in vigore dall'8.12.2011.
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