Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104
Libro secondo - Processo amministrativo di primo grado
Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
Capo II - Discussione
1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Articolo inserito dall'art. 1, comma 781, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
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