Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104
Libro secondo - Processo amministrativo di primo grado
Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
Capo II - Discussione
1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi. 35
1-bis. Non é possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa é disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio é disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio. 36
2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.
3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.
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