Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104
Libro secondo - Processo amministrativo di primo grado
Titolo V - Incidenti nel processo
Capo II - Sospensione e interruzione del processo
1. La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea.
2. L'interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile.L'interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria. 38
3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello è deciso in camera di consiglio.
Comma modificato dall'art. 17, comma 7, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
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