IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (Codice del processo amministrativo). (G.U. 07.07.2010, n. 156 - S.O. n. 148)

Libro terzo - Impugnazioni

Titolo I - Impugnazioni in generale

Art. 98 - Misure cautelari

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. 48

2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili. 49

48

Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, in vigore dall'8.12.2011.

49

Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, in vigore dal 3.10.2012.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.