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Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (Codice del processo amministrativo). (G.U. 07.07.2010, n. 156 - S.O. n. 148)

Libro terzo - Impugnazioni

Titolo IV - Opposizione di terzo

Art. 108 - Casi di opposizione di terzo

1. Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi. 55

2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

55

Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, in vigore dall'8.12.2011.

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