Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104
Libro terzo - Impugnazioni
Titolo V - Ricorso per cassazione
1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell'ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione. 56
Comma dapprima sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, in vigore dall'8.12.2011 e poi modificato dall' art. 1, comma 1, del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, in vigore dal 3.10.2012.
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