Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104
Libro quarto - Ottemperanza e riti speciali
Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali
Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
1. L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 è proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune.
2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione. Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario.
3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell'articolo 130, comma 9.
4. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all'articolo 130, comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombenti ivi previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.
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