Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104
Libro quarto - Ottemperanza e riti speciali
Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali
Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.
2. L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.
3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme dell'articolo 131.
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