Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104
Titolo I - Registri - Orario di segreteria
1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono eseguite 1 in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e dalla ulteriore normativa applicabile.
2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato dichiarazione delle registrazioni effettuate.
Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, lett. a), D.L. 31.08.2016, n. 168, conv. con modif. da L. 25.10.2016, n. 197.
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