Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104
Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze
1. I presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali ovvero, nel caso in cui il tribunale è suddiviso in sezioni, i presidenti delle sezioni staccate e interne, all'inizio di ogni anno, stabiliscono il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. 4
Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 14.09. 2012, n. 160, in vigore dal 3.10.2012.
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