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D.M. MIUR 30.07.2010, n. 68

Elenchi prioritari supplenze.

Art. 4 - Progetti regionali

1) Ai sensi dell'art. 1 c. 3 della L .167 del 24-11-2009 così come rinnovata dall'art. 7 n. 4 ter della L. 25 del 26/2/2010 il personale che ha titolo ad essere incluso negli elenchi prioritari, può dare la propria disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con gli Uffici scolastici regionali. La dichiarazione di disponibilità, diretta all'Ufficio Scolastico Regionale, analogamente a quella per l'inclusione negli elenchi prioritari, viene presentata, entro il medesimo termine del 30 settembre 2010, presso l'istituzione scolastica dove è stato prestato servizio nell' a.s. 2008-2009, ovvero con le specifiche diverse modalità stabilite a livello periferico per dare esecuzione agli accodi stipulati.

2) La rinuncia, senza valido motivo, all'offerta di partecipazione al progetto regionale comporta la decadenza dal diritto a percepire l'indennità di disoccupazione qualora spettante.

3) Lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti dall'amministrazione scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell'intero anno di servizio, per il personale docente , inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2010/2011 nelle citate graduatorie provinciali ad esaurimento e alla valutazione dello stesso punteggio ottenuto nell'a.s. precedente per il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

4) Al personale docente educativo ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, che svolga le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio commisurato ai mesi di durata del progetto stesso.

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