Legge 29.07.2010, n. 120
Capo I - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;
b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 389 a euro 1.559»;
c) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».
2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
4. Le disposizioni dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno suc
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