Legge 29.07.2010, n. 120
Capo I - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:
«6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.
6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116».
2. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio
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