Legge 29.07.2010, n. 120
Capo I - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite ? Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria».
2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie Ml, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza,» sono sostituite dalle seguenti: «Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie Ml, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza,».
4. Dopo la lettera b) del comma 8 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserita la seguente:
«b-bis) i conducenti dei veicoli con a
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