Legge 29.07.2010, n. 120
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (G.U. 29.07.2010, n. 175 - S.O. n. 171)
Capo I - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«5. Il conducente deve avere con sè il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti».
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