Legge 29.07.2010, n. 120
Capo I - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. All'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «La violazione, quando è possibile, deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale».
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