Legge 29.07.2010, n. 120
Capo I - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera le parole: «gettare o» sono soppresse;
2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 400»;
c) al comma 4, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis».
2. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 1»;
b) al comma 7, nel terzo periodo, la parola: «cartelli» è sostituita dalla seguente: «segnali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono inoltre consentiti, purchè autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto d
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