Legge 29.07.2010, n. 120
Capo II - Altre disposizioni in materia di sicurezza nella circolazione stradale
1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato svolge azione di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di:
a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza con gli indirizzi in materia di sicurezza stradale definiti dall'Unione europea;
b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale;
c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia;
d) verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS Spa e dalle società concessionarie;
e) rendere parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;
f) favorire e promuovere il coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale di cui all'articolo 56 della pr
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