Legge 29.07.2010, n. 120
Capo II - Altre disposizioni in materia di sicurezza nella circolazione stradale
1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. ? (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade). ? 1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.
2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.
4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.
5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni».
2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, è abrogato.
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