CCNL 19.05.2010
Titolo VII - Trattamento economico
1. A valere sulle risorse che si rendono effettivamente disponibili ai sensi dell'art. 25, la retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive del fondo, entro i seguenti valori annui lordi da corrispondere per tredici mensilità: da un minimo di euro 3.166,68, che costituisce la parte fissa di cui all'art. 23, comma 3, ad un massimo di euro 34.195,96.
2. In sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione, parte variabile, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del CCNL dell'11-4-2006, come modificato dall'art. 6 del presente CCNL.
3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
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