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CCNL coordinato 19.05.2010

Testo coordinato del CCNL 11.04.2006 (relativo al quadriennio normativo 2002 -2005) e del CCNL 19.05.2010 (relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009, primo biennio economico 2006 - 2007 e secondo biennio 2008 - 2009).

Titolo III - Rapporto di lavoro

Art. 14 - Periodo di prova (modificato dall'art. 8 del ccnl 19.5.2010)

1. I neo assunti sono soggetti al periodo di prova nella qualifica di dirigente per una durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale dovrà essere prestato un servizio effettivo di almeno 6 mesi.

2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi. Nell'ipotesi di malattia il dirigente scolastico ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 18 mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto, salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 8. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'art. 26.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.

5. Decorsa la metà del periodo di prova e fatti salvi i casi di sospensione di cui al precedente comma 3, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione dev'essere motivato.

6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento del servizio prestato, a tutti gli effetti, dal giorno dell'assunzione.

7. In caso di

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