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CCNL coordinato 19.05.2010

Testo coordinato del CCNL 11.04.2006 (relativo al quadriennio normativo 2002 -2005) e del CCNL 19.05.2010 (relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009, primo biennio economico 2006 - 2007 e secondo biennio 2008 - 2009).

Titolo V - Estinzione del rapporto di lavoro

Art. 31 - Nullità del licenziamento

1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:

a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza o di lingua;

b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile, come regolamentati dalle disposizioni del presente CCNL.

2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

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