Decreto legge 31.05.2010, n. 78
Titolo I - Stabilizzazione finanziaria
Capo III - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell' articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice. 40
2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione medesima, un rappresentante del consiglio dell'ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell'organo competente ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL.
2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice
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