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Decreto legge 31.05.2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (G.U. 31.05.2010, n. 125 - S.O. 114)

Titolo II - Contrasto all'evasione fiscale e contributiva

Art. 25 - Contrasto di interessi

1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate. 85

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Comma così modificato da: art. 23, comma 8, D.L. 6 luglio 2011, n. 98; art. 1, comma 657, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

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