Decreto legge 31.05.2010, n. 78
Titolo III - Sviluppo ed infrastrutture
1. I mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e a fronte dei quali alla stessa data non sono scaduti i termini di presentazione delle offerte o delle richieste di invito previsti dai bandi pubblicati per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o beneficiario. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i titolari dei mutui comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati. In caso di mancata o ritardata comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente è responsabile per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito dell'attivazione delle procedure di cui al presente articolo.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuati i mutui di cui al precedente comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di co
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