O.M. MIUR 05.05.2010, n. 44
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del citato D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007.
4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.
6. In caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame relative alla correzione delle prove scritte, sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare. Le commissioni possono procedere alla correzione della prima e della seconda prova scritta anch
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