O.M. MIUR 05.05.2010, n. 44
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2;
c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2.
Premesso che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 122/2009), la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe, ai sensi dell' art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del R.D. 4-5-1925, n. 653 e dell'art. 37, comma 3 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
Nel caso di ammissione agli esami di qualifica di istruzione professionale e di licenza di maestro d'arte, atteso il regime trans
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