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O.M. MIUR 05.05.2010, n. 44

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2009/2010.

Art. 21 - Pubblicazione dei risultati

1. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame stesso (cfr. articolo 6, comma 4, DPR 22 giugno 2009, n. 122).

2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

3. Per i candidati di cui all'articolo 17, comma 4, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato (come precisato nel suddetto comma 4, art. 17) solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

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