O.M. MIUR 05.05.2010, n. 44
1. Premesso che la nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico di cui al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 si applica nel corrente anno 2009/2010 soltanto nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, per l'esame di Stato 2009/2010 i punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007, che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323 (i punteggi attribuiti sulla base delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe); premesso, altresì, che la valutazione sul comportamento concorre dall'anno scolastico 2008/2009 alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all'articolo 2, il consiglio di classe (nella composizione di cui all'art .6, comma 3 D.P.R. n. 122/2009), in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A (allegata al citato D.M. n. 42/2007) e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998;
3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art. 2, comma 2, il credito scolastico per l'anno non frequentato è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del DPR n.
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