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Decreto legislativo 20.03.2010, n. 53

Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. (G.U. 12.04.2010, n. 84)

Art. 15 - Abrogazioni, norme di coordinamento e norme transitorie (articolo 44, comma 3, lettera c), e comma 4, legge n. 88/2009)

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, è abrogato l'articolo 20, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'articolo 11, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, così come modificato dall'articolo 1, si applica anche ai contratti di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, se l'aggiudicazione definitiva sia successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le lettere a) e c) del comma 1;

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: « b) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;».

3. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove».

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, limitatamente agli interventi previsti nel citato articolo 20, per i qual

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