Trattato 30.03.2010
Parte Terza - Politiche e azioni interne dell'Unione
Titolo I - Mercato interno
(ex articolo 14 del TCE)
1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.