Trattato 30.03.2010
Parte Terza - Politiche e azioni interne dell'Unione
Titolo XVI - Reti transeuropee
(ex articolo 156 del TCE)
Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 171, paragrafo 1, sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.
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