Trattato 30.03.2010
Parte Terza - Politiche e azioni interne dell'Unione
Titolo XVIII - Coesione economica, sociale e territoriale
(ex articolo 162 del TCE)
I regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 43 e 164.
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