Trattato 30.03.2010
Parte Terza - Politiche e azioni interne dell'Unione
Titolo II - Libera circolazione delle merci
Capo 3 - Divieto delle restrizioni quantitative tra gli stati membri
(ex articolo 30 del TCE)
Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
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