Trattato 30.03.2010
Parte Terza - Politiche e azioni interne dell'Unione
Titolo V - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Capo 5 - Cooperazione di polizia
(ex articolo 32 del TUE)
Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli 82 e 87 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.