Trattato 30.03.2010
Parte Terza - Politiche e azioni interne dell'Unione
Titolo VI - Trasporti
(ex articolo 72 del TCE)
Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'articolo 91, paragrafo 1, e salvo che il Consiglio adotti all'unanimità una misura che conceda una deroga, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1 o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.
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