Trattato 30.03.2010
Parte Terza - Politiche e azioni interne dell'Unione
Titolo VIII - Politica economica e monetaria
Capo 5 - Disposizioni transitorie
(ex articoli 123, paragrafo 3, e 117, paragrafo 2, primi cinque trattini, del TCE)
1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 129, paragrafo 1, il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 44 dello statuto del SEBC e della BCE sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea.
2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:
- rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri,
- rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi,
- sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio,
- procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari,
- esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.
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