Trattato 30.03.2010
Parte Quinta - Azione esterna dell'unione
Titolo III - Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario
Capo 1 - Cooperazione allo sviluppo
(ex articolo 180 del TCE)
1. Per favorire la complementarità e l'efficacia delle azioni, l'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto dell'Unione.
2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.
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