Trattato 30.03.2010
Parte Sesta - Disposizioni istituzionali e finanziarie
Titolo I - Disposizioni istituzionali
Capo 1 - Le Istituzioni
Sezione 1 - Il Parlamento europeo
(ex articolo 191, secondo comma, del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.
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